Ordine dei Predicatori (Domenicani) - Provincia San Domenico in Italia


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FRATI STUDENTI

 

Nel periodo che segue il noviziato, i frati studenti - cooperatori e chierici - trascorreranno in studentato gli anni della formazione iniziale, sotto la guida del maestro, per quanto riguarda la loro maturazione umana, spirituale, religiosa, apostolica, e sotto la guida del reggente, per quanto riguarda lo studio.

Su tale base comune molto vasta, la formazione iniziale dei frati studenti cooperatori e dei frati studenti chierici risulta differenziata in alcune particolarità:

I frati studenti cooperatori frequentino i corsi presso un Istituto superiore di scienze religiose, integrandoli con materie umanistiche (storia, arte, letteratura, lingue...) e tecniche (informatica, economia, biblioteconomia e archivistica...); vengano poi valorizzate le attitudini particolari di ciascuno. Il progetto formativo comprenda anche esperienze significative di vita apostolica. Nel caso in cui il religioso manifesti particolari attitudini allo studio, segua lo stesso curriculum studiorum degli studenti chierici.

I frati studenti chierici abbiano una preparazione accademica articolata in un primo periodo di studi prevalentemente filosofici (tre anni) e in un secondo periodo con studi quasi esclusivamente teologici (quattro anni). L’ordinazione presbiterale può avvenire, grazie ad un privilegio concesso al nostro Ordine, anche al termine del terzo anno di teologia, ma a condizione che si continui lo studio della teologia fino al compimento del ciclo di studi istituzionali che prevede quattro anni (cf. RSG 8,2; 92; Sapientia Christiana 74: CIC 250). Il quarto anno di studi e di pratica pastorale sia organizzato dalle singole Province.

Ove fosse necessario, durante questi anni è opportuno consigliare al frate professo semplice un anno da trascorrere fuori dalla comunità formativa in esperienze forti di carattere apostolico o lavorativo, per chiarire meglio la propria scelta vocazionale, prima dei voti solenni; per questa eventualità valgono le norme ordinarie della nostra legislazione.

 

Professione solenne

N.B. I commi seguenti trattano in generale e analogicamente della formazione di tutti i frati.

I commi che trattano specificamente dei frati cooperatori sono contrassegnati con un apostrofo (‘) per il primo periodo, con un asterisco (*) per il secondo.

Mentre quelli che trattano specificamente dei frati chierici sono contrassegnati con un uguale (=) per il primo periodo, con un più (+) per il periodo teologico.

 

 

 

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