A partire dal prossimo 16 luglio si terrà nel convento patriarcale di Bologna il capitolo generale dell’Ordine domenicano.

Ma che cosa è un capitolo generale?

Il potere legislativo dell’Ordine appartiene propriamente ai capitoli generali. Questi sono costituiti esclusivamente da religiosi che rappresentano le provincie (LCO n. 404), perché le provincie sono gli elementi costitutivi dell’Ordine. Non vi possono essere ammessi altri religiosi, sia pure qualificati, se non come relatori o periti o osservatori; ma non come capitolari nel senso proprio del termine. L’ammissione pleno jure di elementi non eletti dalle provincie e non rappresentanti la totalità della provincia è contraria alla struttura propria dell’Ordine.
Caratteristica dell’Ordine domenicano è avere due tipi di assemblee generali, differenti per la loro composizione: una formata dai responsabili del governo delle provincie (capitolo dei provinciali) e l’altra formata dai rappresentanti della base, eletti nei capitoli provinciali (capitolo generale dei definitori). L’Ordine domenicano è l’unico fra tutti gli Ordini religiosi a godere di un tale regime bicamerale, l’unico che ha dato pieni poteri (compresa la deposizione dei provinciali e dello stesso Maestro generale) ad un’assemblea formata da soli rappresentanti della base.
I capitoli generali dei provinciali e quelli dei definitori hanno uguali poteri e uguali diritti. Ogni capitolo autonomamente ha facoltà di proporre una legge e di approvare o non approvare la legge proposta dal capitolo precedente. Fin dall’inizio l’Ordine fu così geloso dell’autonomia delle due assemblee che proibì espressamente, sotto pena di scomunica e di invalidità, l’eventuale decisione di una assemblea che limitasse in qualche modo i poteri dell’altra.
Una delle norme cardini del sistema legislativo dell’Ordine è l’alternanza dei capitoli, in modo che alla formazione di una legge contribuiscano sia i superiori provinciali che i rappresentanti della base (i definitori). Altro è infatti il modo dei superiori di considerare una norma, altro quello della base.
Ogni legge richiede il consenso di tre capitoli consecutivi per essere definitivamente approvata. Nella triade dei capitoli propriamente e correttamente, secondo lo spirito dell’Ordine, è presente e si esprime l’integro potere legislativo. Il meccanismo dei tre capitoli è stato previsto nella legislazione dell’Ordine soprattutto per tre motivi: allo scopo di dare tempo ad una maggiore riflessione sull’opportunità della nuova legge e quindi impedire che la nuova legge sia espressione di improvvisazione; far sì che la nuova legge sia oggetto di discussione e di riflessione di ambedue i tipi di assemblea e non espressione della tendenza di una sola assemblea; e infine allo scopo di evitare la moltiplicazione delle leggi e i frequenti cambiamenti di esse, che, al dire del beato Umberto, creano confusione e possono gettare il ridicolo sulla legislazione.
Il capitolo generale è la suprema autorità dell’Ordine: elegge il Maestro generale, formula le leggi che regolano la vita di tutto l’Ordine, e controlla lo stesso operato del Maestro generale e della Curia generalizia. Il Maestro generale governa l’Ordine tra un capitolo e l’altro e provvede a eseguire, a far eseguire e a interpretare autenticamente, se occorre, le prescrizioni emanate nei capitoli generali.
Il capitolo generale nel nostro Ordine è soprattutto una assemblea legislativa. I priori provinciali e i definitori, a turno o assieme, sono dei legislatori. Definire, nel linguaggio dei canonisti del sec. XIII, significa appunto “legiferare”. Per questo anche i provinciali, quando partecipano ai capitoli generali sono chiamati “definitori”.
Oltre la primaria funzione legislativa, il capitolo generale, fin dall’inizio dell’Ordine, ha una funzione disciplinare: giudica, punisce e può anche deporre i superiori dal loro ufficio

I capitoli generali e il rinnovamento

La frequenza dei capitoli generali offre ai frati predicatori l’opportunità di approfondire comunitariamente, a livello di tutto l’Ordine, i problemi del proprio tempo e di aggiornare di conseguenza la legislazione ai fini di una più efficace opera di evangelizzazione nel mondo contemporaneo. Una continua revisione è postulata sia dallo spirito di perenne conversione cristiana sia dalla vocazione specifica dell’Ordine , la quale esige che la presenza dei domenicani sia sempre attuale nel mondo, che progredisce e muta di continuo.
Il capitolo generale non può trascurare di esaminare a fondo e discutere i problemi attuali, perché gli incombe il dovere incessante di impartire direttive e fissare gli opportuni orientamenti a tutto l’Ordine circa il modo migliore di far giungere proficuamente la parola di Dio agli uomini del proprio tempo. L’incontro dei rappresentanti responsabili di tutto l’Ordine è un’ottima occasione per riflettere comunitariamente sul ministero apostolico del frate predicatore nella mutevole realtà del mondo in cui viviamo. Il capitolo generale assolve così, a livello di tutto l’Ordine, la funzione importante e vitale che ha il dialogo comunitario in ogni comunità domenicana (cfr. LCO nn. 6, 100).
Naturalmente il capitolo generale non è un convegno di studio. L’esigenza di approfondire certi problemi della società del proprio tempo non fa mai dimenticare ai capitolari la loro funzione specifica che è di carattere legislativo. I problemi attuali nei capitoli generali sono discussi nella misura in cui interessano, direttamente o indirettamente, la vita religiosa e l’evangelizzazione. Di conseguenza, queste discussioni si svolgono sempre in vista di formulare ed emanare leggi appropriate e aggiornate: concordare eventuali norme, dare direttive e suggerimenti per una più aderente, attualizzata ed efficace presentazione del messaggio evangelico, in piena fedeltà allo spirito dell’Ordine.
Il capitolo generale, avendo presente il quadro realistico il più possibile preciso della realtà sociale in cui i religiosi operano, definirà le modalità opportune secondo cui il frate predicatore dovrà “incarnarsi» nel mondo, senza mai diventare “del mondo”, e traccerà i giusti limiti del rinnovamento dell’Ordine, affinché da un lato la sua presenza nel mondo sia adatta ad ogni generazione e d’altro lato l’Ordine stesso non comprometta la propria identità.
Il capitolo generale per esempio, potrà:
– indicare come meglio il frate predicatore può testimoniare l’ideale evangelico in quel determinato momento storico;
– individuare i mezzi più adatti al suo ministero apostolico;
– indicare i modi migliori per rendere più fecondi i contatti con gli uomini, ai quali va a comunicare il messaggio evangelico;
– suggerire gli accorgimenti necessari per evitare che il frate predicatore, da una parte rimanga chiuso alle novità e dall’altra accetti acriticamente tutto ciò che si presenta come nuovo;
– filtrare eventuali nuove esperienze apostoliche attraverso il vaglio dell’identità dell’Ordine;
– far conoscere a tutto l’Ordine le esperienze giudicate valide e denunciare quelle eventualmente negative;
– suggerire a tutto l’Ordine, nel rinnovarsi della società, le linee di un rinnovamento equilibrato, che comporti cioè sia l’adattamento alle mutate condizioni dei tempi, sia un continuo confronto sincero col progetto originario dell’Ordine.